Pratiche urbanistiche
Le pratiche urbanistiche sono mirate ad ottenere una licenza per le nuove edificazioni o a dare
comunicazione / segnalazione per la modifica degli immobili esistenti.
Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)
Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti, purché’ non comportino alterazioni all’aspetto esterno del
fabbricato e delle sue pertinenze.
Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- Riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni
- Rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni
- Riparazione e sostituzione di serramenti interni
- Riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione,
per la fornitura del gas - Riparazione o sostituzione di canne fumarie
- Riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza
alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell’edificio
o delle singole unità immobiliari - Inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione,
di isolamento - Risanamento o costruzione di vespai
- Rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all’interno dell’unità
immobiliare
Comunicazione di inizio lavori Asseverata (C.I.L.A.)
La CILA edilizia (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), è una comunicazione di natura
amministrativa impiegata per notificare l’avvio di lavori di ristrutturazione o di manutenzione
straordinaria che non implicano alcuna modifica volumetrica né variazioni della destinazione
d’uso degli immobili interessati.
La CILA edilizia è richiesta quando si intendono eseguire lavori di manutenzione straordinaria
che non prevedono modifiche strutturali significative, in particolare, la CILA edilizia è
obbligatoria nei casi di:
- manutenzione straordinaria leggera
- interventi di restauro conservativo o risanamento conservativo
- costruzioni di serre con struttura muraria
- lavori di movimentazione della terra che non siano correlati all’attività agricola
- rimozione delle barriere architettoniche, a condizioni che non comportino modifiche al
volume dell’edificio - realizzazione di pertinenze minori con un volume inferiore al 20% dell’edificio principale
- ristrutturazione degli spazi interni, nei casi di frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari e nei casi di rifacimento degli impianti elettrici, idrici o di riscaldamento.
La cila è una pratica che può essere presentata anche a sanatoria dopo che i lavori sono stati
già eseguiti, con il pagamento di una sanzione pari a 1.000€.
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
La scia è un titolo edilizio che permette di eseguire opere non autorizzabili con la CILA, la scia si
suddivide in:
- SCIA semplice
- SCIA onerosa
SCIA semplice
La scia semplice consente di eseguire le seguenti opere:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo, se riguardano le parti strutturali dell’edificio
- ristrutturazione edilizia “semplice”
In generale, i lavori afferenti la scia possono essere avviati il giorno stesso in cui avviene la
protocollazione, ad eccezione di quelli da eseguire nelle aree ricadenti in zone omogenee A, ed
in quelle equipollenti individuate con leggi regionali che non possono in ogni caso avere inizio
prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Se gli interventi riguardano immobili sottoposti a speciale tutela, la SCIA è subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione di competenza dell’Ente di competenza.
SCIA onerosa
La scia onerosa, detta anche “in alternativa al permesso a costruire”. Abilita alle seguenti opere:
- interventi di ristrutturazione “pesante”
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano volumetriche
In base all’attuale normativa, la scia onerosa va presentata 30 giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, una dettagliata relazione sull’intervento
a firma di un progettista abilitato, completa degli elaborati progettuali, che asseveri la conformità
dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La SCIA è
corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a tre anni.
Il permesso di costruire
Con il permesso di costruire (P.D.C.) posso ottenere:
- interventi di nuova costruzione
- interventi di ristrutturazione urbanistica
- interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.
Il P.D.C. viene rilasciato dal comune dopo la protocollazione della richiesta presentata, tale
richiesta deve essere corredata dai progetti completi in tutta la loro forma.
Il P.D.C. viene rilasciato dopo che il comune, trascorsi i tempi di rito, esamina i vari progetti e li
ritiene congrui, dopodichè i lavori devono iniziare entro 1 anno dall’ottenimento del permesso e
devono finire entro 3 anni.
Segnalazione certificata di agibilità
La vecchia abitabilità, poi divenuta agibilità, oggi si è trasformata in SCIA agibilità, portando con
se un notevole snellimento della procedura.
La segnalazione certificata agibilità è uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel
campo dell’edilizia perché attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità e risparmio energetico di un immobile e dei relativi impianti.
La Scia agibilità oggi viene certificata da un tecnico abilitato, by-passando la lavorazione della
pratica che prima era in capo al comune, annullando i tempi biblici alla quale prima era
soggetta. Le pratiche possono essere verificate dal comune a campione.
La responsabilità così viene scaricata completamente al tecnico che l’assevera.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione
dei lavori (art. 24, comma 2). La consegna, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune o
presso l’ufficio tecnico comunale competente, è necessaria per i seguenti interventi:
– nuove costruzioni;
– ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
– interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di:
sicurezza;
igiene;
salubrità;
risparmio energetico;
per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità (art.24, comma 7-bis).
La segnalazione certificata può riguardare anche:
– singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative
all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
– singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali
connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità
parziale.
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, entro 15 giorni
dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

